IL NOSTRO

statuto

“A.I.CON. LOMBARDIA”

26 novembre 2022 

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione-sede-durata-utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

  1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore – CTS”), delle norme del Codice Civile in tema di associazioni e dal Codice del Consumo e successive modifiche di legge, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “A.I.CON. LOMBARDIA” (Associazione Italiana Consumatori Lombardia) – di seguito indicata anche come “Associazione”.
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Sesto San Giovanni. L’eventuale variazione della sede legale, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e a deliberare per il trasferimento è il Consiglio Direttivo che ne dà successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. L’Associazione opera in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale ed è socia aderente dell’A.I.CON. –  ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSUMATORI – APS di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente – ed espressamente accetta ed osserva – il relativo Statuto e Regolamento attuativo. Si adegua, altresì, alle delibere degli Organi Sociali dell’Associazione Nazionale. L’Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle condizioni previste    dalle vigenti disposizioni    statutarie e regolamentari di A.I.CON. APS – è riconosciuta quale livello regionale e territoriale per la Regione Lombardia della medesima APS Nazionale. L’Associazione opera nel territorio regionale, provinciale e locale/zonale e potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
  4. L’Associazione ha durata illimitata.
  5. La denominazione dell’Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione “Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) successivamente all’iscrizione della stessa nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “A.I.Con. Lombardia APS” oppure “Associazione Italiana Consumatori Lombardia associazione di promozione sociale”.
    L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  1. In relazione all’utilizzo del nome, loghi e marchi di A.I.CON. APS, l’Associazione accetta le norme emanate dai competenti Organi dell’Associazione Nazionale e contenute in apposita sezione del regolamento.

Art.2 – Scopi, attività di interesse generale, finalità

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della  democrazia, della  partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari, e/o di terzi e dei tesserati, al fine di far crescere nei cittadini la consapevolezza dei propri doveri e diritti umani, civili e consumeristici e come tutelarsi dalle ingiustizie.
  3. L’associazione, in coerenza con l’art. 5 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni si propone di:
    1. promuovere la cultura della legalità (lettera v art. 5 comma 1 CTS)
    2. promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h art. 5 comma 1 CTS);
    3. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i art. 5 comma 1 CTS);
    4. promuovere la formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l art. 5 comma 1 CTS);
    5. promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti (lettera w art. 5 comma 1 CTS).
  4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
    1. favorire l’empowerment dei cittadini;
    2. promuovere la solidarietà e la giustizia sociale e sostenere azioni volte a rimuovere situazioni di discriminazione come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile;
    3. tutelare i diritti dei cittadini, consumatori ed utenti.
  5. Ponendosi all’interno del vasto movimento consumeristico, A.I.CON. LOMBARDIA ha come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti in particolare nella Regione Lombardia.

Art.3 – Attività

  1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    1. istituire strutture stabili ed efficienti per l’ascolto e l’informazione al fine di far crescere nei cittadini la consapevolezza dei propri doveri e diritti umani, civili e consumeristici e come tutelarsi dalle ingiustizie;
    2. offrire consulenza e assistenza ai tesserati e terzi in materia di diritti umani, civili, sociali e consumeristici in sede stragiudiziale (diffide, conciliazioni, mediazioni, arbitrati) e giudiziale;
    3. promuovere e realizzare -nelle scuole di ogni ordine e grado, coinvolgendo anche docenti ed operatori- la formazione extra scolastica per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica (previsto dalla Legge 92/2019), della cittadinanza attiva, della tutela dei diritti e della salvaguardia dell’ambiente, a favore di iniziative di inclusione, accoglienza e partecipazione condivisa;
    4. realizzare attività ed iniziative volte a promuovere l’empowerment dei cittadini, così da favorire una loro partecipazione attiva e “qualificata” per una corretta realizzazione della cittadinanza attiva;
    5. realizzare e praticare –in tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative- iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, incentivando, così, lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine;
    6. realizzare e praticare forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all’estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
    7. condurre, anche direttamente, rilevazioni, studi e indagini a carattere sociale, sulle abitudini, scelte e conoscenze dei consumatori, diffondendone i risultati con ogni mezzo di divulgazione e di informazione, con l’obiettivo di favorire scelte responsabili e consapevoli;
    8. attivare interlocuzioni con soggetti, istituzionali e non, volte a rimuovere situazioni che rendano difficoltosa o, addirittura impossibile, l’esigibilità dei diritti;
    9. promuovere l’attività di pubblicazione e diffusione di opuscoli e strumenti vari per l’informazione e la formazione sui temi inerenti all’oggetto sociale, su supporti cartacei e/o informatici e/o telematici;
    10. rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione nonché attraverso la costituzione di parte civile nei procedimenti penali e attraverso la costituzione nei procedimenti civili, amministrativi o di competenza di autorità di settore, sempre sui temi inerenti all’oggetto sociale;
    11. favorire l’accesso alla giustizia da parte dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo ai non abbienti ed ai soggetti particolarmente svantaggiati;
    12. promuovere ed organizzare convegni e corsi di formazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale, anche attraverso propri istituti di formazione costituiti o da costituire;
    13. promuove la tutela del diritto alla salute, ad un’adeguata informazione, alla corretta pubblicità, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi; all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza;
    14. promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla tutela del risparmio e a prevenire il fenomeno del sovra indebitamento e dell’usura;
    15. promuovere, in un’ottica di economia circolare, iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo responsabile, sostenibile, eco- compatibile, critico e solidale;
    16. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
  2. Per l’attuazione delle proprie finalità, dei propri progetti o programmi e in stretta coerenza con essi, l’Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed Enti pubblici e privati, sia regionale sia provinciale/locale. Può promuovere la costituzione di  Associazioni, Centri Studi e Osservatori nel territorio regionale.
  3. L’Associazione può svolgere, ex 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
  4. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

 

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 – Norme sull’ordinamento interno

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
  3. Sono da considerarsi tesserati, non associati, coloro che intendano godere –esclusivamente- delle attività svolte dall’Associazione in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali. Ai tesserati, non associati, non si applica quanto previsto agli art. 6 e 7 del presente statuto. La quota di tesseramento, regolamentata annualmente -nella misura e nella durata- dal Consiglio Direttivo Nazionale, non è rimborsabile, né restituibile.

Art.5 – Associati

  1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
  2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
  3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto delegato.
  4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 – Procedura di ammissione

  1. Ai fini dell’ammissione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a  decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione alla prima seduta utile, salvo delegare con apposita delibera tale compito ad altri associati componenti e non del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo delibera sul rigetto della domanda di ammissione alla prima seduta utile. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori,  coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
  3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
  4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
  5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art.7 – Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:
    1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
    2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
    3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa
      domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo
      dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
  2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.
  3. Gli associati hanno il dovere di:
    1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    3. versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.
  4. Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, non sono restituibili in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di aderente, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

  1. La qualità di associato si perde per:
    1. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
    2. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al  versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
  2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
    1. comportamento contrastante con le la finalità dell’Associazione;
    2. inosservanza del presente statuto, dei  regolamenti e/o delle deliberazioni degli organi sociali;
    3. aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali;
    4. indegnità morale;
    5. assunzione e divulgazione all’esterno dell’Associazione di comportamenti incompatibili con i principi informatori dell’associazione;
    6. uso inappropriato di marchi e loghi dell’Associazione.
  3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve  essere motivato e  comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine dell’giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
  4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta l’immediata decadenza da qualsiasi carica ricoperta nell’associazione.

Art.9 – Criteri di eleggibilità

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte dagli associati mediante libere elezioni, ispirate ai principi democratici.

Possono accedere alle cariche sociali tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale e iscritti da almeno tre mesi, che dichiarino di rispettare ed accettare le norme previste dal presente Statuto.

Le cariche previste dallo Statuto non danno diritto ad alcun corrispettivo, ad eccezione –eventualmente- del rimborso per le spese (secondo le modalità previste dall’art.17 commi 3 e 4 CTS) effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

 

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 – Dei volontari e dell’attività di volontariato

  1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortunie le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo la modalità prevista dall’art. 17 c.4 CTS.

Art.11 – Dei volontari e delle persone retribuite

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art.12 – Organi dell’Associazione e struttura regionale

  1. Sono organi dell’Associazione:
    1. l’Assemblea dei soci;
    2. l’organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
    3. l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
    4. l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo Settore.
  2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
  3. A.I.CON. LOMBARDIA rappresenta il livello regionale e territoriale -per la Regione Lombardia- di A.I.Con. Nazionale, a cui compete la direzione e il coordinamento dell’intero sistema associativo, oltre che il supporto, quando necessario, per lo svolgimento delle attività svolte dall’Associazione – regionale e territoriale – in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali. Per tale ragione è unico sia il tesseramento, sia l’adesione in qualità di associato.
  4. A.I.CON. LOMBARDIA, giuridicamente autonoma, con proprio Statuto e Regolamento – conformi allo Statuto Nazionale – è centro regolatore dell’associazione nella Regione di riferimento, svolgendo le funzioni di indirizzo, direzione e coordinamento delle attività in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura nazionale anche in materia di trattamento di dati personali, quindi la gestione di programmi, progetti e servizi, funzionali alla conduzione associativa nella regione.

Art.13 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
  2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse da 1 a 5 deleghe per associato così regolamentate: da 1 a 3 per un numero di associati inferiore ai 500, fino a 5 quando si superino i 500 associati.
  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e ogni 5 anni per il rinnovo delle cariche associative. In quest’ultimo caso la presentazione delle candidature è disciplinata dal Regolamento attuativo dello Statuto. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
    1. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
    2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

  1. La convocazione deve pervenire agli associati per iscritto a mezzo lettera, PEC, e-mail (va considerato quale indirizzo e-mail quello comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o quello successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione) o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione – almeno 8 (otto) giorni prima della data della L’avviso deve indicare il luogo, il giorno, l’ora -sia di prima che di seconda convocazione-, o la piattaforma di comunicazione a distanza, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
  2. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che nomina tra i presenti un segretario verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
  4. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
    1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    2. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    3. approvare l’eventuale bilancio sociale (ex art. 14, c.1 CTS), predisposto dal Consiglio Direttivo;
    4. determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, eleggerli e revocarli;
    5. eleggere, ogni 5 anni, i delegati per la composizione dell’Assemblea Nazionale di A.I.CON. APS;
    6. eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
    7. eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
    8. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
    9. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
    10. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
    11. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
  2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
    1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
  2. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Per lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione vale quanto previsto all’art. 15 comma 2.

Art.16 – L’Assemblea degli associati: regole di voto

  1. Ciascun associato ha la possibilità di votare per delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse da 1 a 5 deleghe per associato così regolamentate: da 1 a 3 per un numero di associati inferiore ai 500, fino a 5 quando si superino i 500 associati.
  2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
  3. E’ prevista l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 24 c. 4 CTS), purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  4. Per gli associati minorenni, fino al compimento del diciottesimo anni di età, è prevista la facoltà di esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.
  5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa e agli eletti si aggiunge un Vice Presidente nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 7 (sette) eletti con modalità definite da apposita sezione dell’atto Regolamentare attuativo.
  2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi membri un segretario amministrativo al quale ultimo può essere delegata firma disgiunta per gli atti di natura patrimoniale e al quale spetta una prima redazione, assieme al Presidente, del bilancio di esercizio ed eventualmente del preventivo.
  4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  5. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
  2. La convocazione deve pervenire ai Consiglieri, per iscritto a mezzo lettera, PEC, e-mail (il cui indirizzo è comunicato dall’interessato, così come ogni sua variazione) o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione, almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora, o la piattaforma di comunicazione a distanza e gli argomenti all’ordine del
  3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
  4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
  5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei Non sono ammesse deleghe.
  7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  8. E’ prevista l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del Consigliere che partecipa e vota.
  9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.19 – Competenze del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    2. redigere l’eventuale    programma    annuale    e    pluriennale    di   attività,    da    sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    3. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    4. nominare il Presidente;
    5. nominare su proposta del Presidente il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
    6. decidere sulle domande di ammissione all’Associazione (salvo applicarsi le disposizione di cui all’art. 6 c. 2 del presente statuto) e sull’esclusione degli associati;
    7. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ed attuare le deliberazioni di quest’ultima;
    8. recepire le deliberazioni nazionali in merito all’ammontare della quota associativa e del tesseramento annuale;
    9. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
    10. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
    11. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
    12. curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza, così come indicato all’art. 26 comma 1;
    13. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
    14. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
    15. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione purché regolamentato con apposita delibera.
  3. A mente dell’art. 25 comma 2 d.lgs.117/2017 e quindi nel caso in cui il numero degli Associati di A.I.CON. LOMBARDIA sia pari o superi le 500 unità, le competenze assembleari di cui ai superiori articoli 14 e 15 commi 1 sono esercitate dal Consiglio direttivo nel rispetto dei principi di eguaglianza, democraticità, elettività e pari opportunità, previa deliberazione di inizio mandato dell’Assemblea Nazionale.

Art.20 – Il Presidente: poteri e durata in carica

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
  2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente propone al Consiglio direttivo, per la nomina, un Vicepresidente.
  4. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo, per la nomina, un Segretario Amministrativo scelto tra i componenti di detto organo.
  5. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
  6. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ne prende atto.
  7. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
    2. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    3. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
    4. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
  8. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

  1. La carica di Consigliere si perde per:
    1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che ne prende atto;
    2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
    3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;
    4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto.
  2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo Essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
  3. Nel caso in cui non vi sia la lista dei non eletti oppure cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

  1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da un massimo di 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice Qualora si optasse per un organo di controllo monocratico, l’unico componente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro (art. 2397, comma 2, del C.C.).
  2. L’organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
  3. Esso nomina al proprio interno un Presidente, qualora si trattasse di organo collegiale.
  4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
  5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
  6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.23 – Competenze dell’organo di controllo

  1. È compito dell’organo di controllo:
    1. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    2. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
    3. esercitare il controllo contabile;
    4. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
    5. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
    6. partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
  2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
  3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 – L’organo di revisione

  1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un massimo di 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei Può essere prevista l’elezione di un organo di revisione monocratico, così come è possibile affidare l’incarico anche ad una società di revisione legale. Sia che si tratti di persone fisiche che di società, il requisito necessario è quello dell’iscrizione al registro dei revisori legali.
  2. L’organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
  3. Esso nomina al proprio interno un Presidente, qualora si trattasse di organo collegiale.
  4. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
  5. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
  6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
  7. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.25 – Responsabilità degli organi sociali

  1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
  2. I Consiglieri, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

 

Titolo V

I libri sociali

Art.26 – Libri sociali e registri

  1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
    1. il libro degli associati che deve essere tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
    2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea che deve essere tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
    3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che deve essere tenuto a cura dello stesso organo.
  2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
  3. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
  4. L’Associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  5. L’Associazione infine deve tenere il registro dei tesserati.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio dell’Associazione hanno l’obbligo, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, di dare immediata e veritiera informazione sullo stato patrimoniale e a trasmettere la documentazione relativa a chi di competenza ai sensi del presente statuto e, in ogni caso, non sono liberati dalla responsabilità per quanto di competenza della loro gestione.
  3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 – Risorse economiche

  1. L’Associazione tra le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. quote associative e di tesseramento;
    2. contributi pubblici e privati;
    3. donazioni e lasciti testamentari;
    4. rendite patrimoniali;
    5. attività di raccolta fondi;
    6. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
    7. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
    8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 – Bilancio di esercizio e il bilancio sociale

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
  2. Alla fine di ogni esercizio, il segretario amministrativo, assieme al Presidente, elabora una prima redazione del bilancio di esercizio ed eventualmente del preventivo. Il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione definitiva del bilancio di esercizio e dell’eventuale preventivo, da approvarsi dall’Assemblea ordinaria, convocata entro massimo 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
  3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
  4. L’Associazione – ove tenuta a norma dell’art. 14 CTS – deve redigere il bilancio sociale, depositarlo presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet.
  5. L’Associazione – ove tenuta a norma dell’art. 14 CTS – pubblica annualmente, e tiene aggiornati, nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e dell’organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli Associati.
  6. Discussione e delibera del bilancio consuntivo ed eventualmente del bilancio preventivo e del bilancio sociale (quest’ultimo nei casi previsti dalla legge) possono essere derogate al Consiglio Direttivo quando ricorrano le condizioni contemplate all’25 comma 2 d.lgs.117/2017 (CTS) e riportate all’art. 19 comma 3 del presente statuto.

Titolo VII

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

 

Art.30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea secondo quanto previsto all’art. 15 comma 2.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad “A.I.CON.”.

 

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.31 – Norme di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

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